Il Sindaco visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall’art.3 della legge 5 maggio 1952, n.405, recante norma sull’aggiornamento degli albi dei giudici popolari.
Invita tutti i cittadini residenti nel Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici opolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, a chiedere
entro il 31 luglio 2025 l’iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.
I requisiti necessari per essere iscritti nei suddetti elenchi sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) licenza scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
e) licenza scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti
b) all’ordine giudiziario;
c) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non
d) dipende dallo Stato in attività di servizio;